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DEGLI ULTIMI CASI delle relazioni sindacali di istituto

DEGLI ULTIMI CASI delle relazioni sindacali di istituto (maggio-agosto 2012)

 

Il 3 maggio 2012 è stata sottoscritta tra Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.  Regioni,  Province, Comuni e organizzazioni sindacali una INTESA sul lavoro pubblico in cui si prevede – tra l’altro – la definizione, attraverso un provvedimento legislativo, di un nuovo modello di relazioni sindacali.

Un tentativo di “anticipare” rimodulazioni del rapporto fra materie oggetto di riserva di legge (come l’organizzazione  degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro) e materie oggetto di contrattazione è rintracciabile nell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni per l’anno scolastico 2012/2013 firmato l’8/6/2012 fra Ministero e OO.SS.del comparto scuola...

 

In tale ipotesi di contratto, all’art. 4, affermato che “fermo restando quanto prevede il CCNL 29/11/2007 e le relative prerogative sindacali”,  venivano definite  alcune regole da imporre alla “discrezionalità”, riconosciuta all’amministrazione dal D.Lgs. 165/2001, nell’assegnare il personale ai plessi.

Tale ipotesi di accordo non ha superato il controllo di legittimità (certificazione) del Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, con nota 0033734 del 10/8/2012, ha ribadito  che “ l’assegnazione del personale ai plessi e alle sedi scolastiche (art. 4 e 15 dell’ipotesi di accordo) e la pianificazione e gestione delle attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale (art. 21 dell’ipotesi di accordo) …si ritiene vadano ricondotte alle prerogative e responsabilità datoriali, tramite autonome determinazioni  organizzative e gestionali,  ciò ferma restando  la possibilità prevedere (sic, n.d.r) adeguate sedi partecipative e/o di confronto  informativo tra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali sulle materie in parola”.

Conseguentemente, come riferito dal Direttore Generale MIUR Luciano Chiappetta nella nota prot. AOODGPER 6249 del 24 agosto 2012,  il Dipartimento della Funzione Pubblica “lascia a questa Amministrazione l’opportunità  di procedere alla stipulazione dell’accordo per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, non ammettendo a certificazione le disposizioni del CCNI afferenti a materie rientranti nel novero  delle prerogative datoriali. Infatti, sulla base delle osservazioni rappresentate dal DFP con la suddetta nota, le materie di cui agli art. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto) ….omissis…. rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi  dell’art. 40 del D. lgs 165/01, come modificato  dall’art. 54 del D. Lgs, 150/2009. Pertanto dall’ipotesi di contratto, siglata l’8 giugno 2012, sono stati espunti i predetti articoli.

Ma le OO.SS. del comparto scuola,  per sottoscrivere in data 23/8/2012  il  CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2012/13,  come emendato dal MIUR a seguito dei rilievi del Dipartimento della Funzione Pubblica e, per altri aspetti del MEF, hanno preteso e imposto allo stesso MIUR la sottoscrizione congiunta di una dichiarazione a verbale in cui, in modo diametralmente opposto alle argomentate osservazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, si afferma che “le parti ribadiscono la piena validità del CCNL 29/11/2007 tutt’ora vigente, e richiamano i contenuti tutti dell’Intesa sul lavoro pubblico sottoscritto definitivamente il giorno 10 maggio 2012 da CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e CGU e dal Ministero della Pubblica  Amministrazione e Innovazione”.

A questo punto non è difficile prevedere, all’apertura delle relazioni sindacali di istituto del prossimo anno scolastico, un uso strumentale da parte delle RSU e delle rappresentanze territoriali delle OO.SS. della predetta  dichiarazione congiunta sindacati-Miur, che sarà brandita e presentata come l’ultimo atto della “vexata quaestio”  per imporre ai dirigenti di riportare la materia dei “criteri di assegnazione del personale ai plessi” e, a cascata, delle materie di cui ai punti h) ed m) dell’articolo 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007  nell’ambito della contrattazione  e non della informazione preventiva

Ma, come è ovvio, una dichiarazione, sottoscritta per il MIUR dal dottor Chiappetta il 23 agosto e dallo stesso smentita nel suo contenuto dalla citata nota AOODGPER 6249 del giorno dopo, non costituisce un contratto, che – altrettanto ovviamente – non potrebbe porsi  in contrasto con disposizioni imperative di legge (D. Lgs. 165/2001 art. 2 comma 2), come ulteriormente precisato dal D.Lgs. 141 del 1°  agosto 2011 (art. 1 comma 5).

La sottoscrizione chiappettiana della citata dichiarazione determinerà, come in altre occasioni, il passaggio  della dialettica politico-sindacale dal  livello ministeriale alla diffusa  microconflittualità a livello di singola istituzione  scolastica, con la conseguenza che i dirigenti scolastici saranno chiamati ancora una volta  a ergersi in solitudine  a tutori di quei principi di legittimità e di legalità che, sempre affermati verbalmente dall’amministrazione, non di rado sono dalla stessa disattesi con una disinvolta e opportunistica prassi compromissoria  e nella riproposizione di non casti connubi consociativi Amministrazione-Sindacati.

Genova, 28 agosto 2012.