Indicazioni per favorire il regolare svolgimento degli scrutini finali 2015

Categoria: Notizie
Pubblicato Domenica, 31 Maggio 2015 10:50
Scritto da Angelo Capizzi

Indicazioni per favorire il regolare svolgimento degli scrutini finali 2015

 

Il senso di questo documento:


Il fatto

In sintesi: per contrastare l’approvazione del disegno di legge sulla "Buona Scuola”, i COBAS prima, e tutti gli altri sindacati del comparto poi, hanno proclamato due giorni di blocco degli scrutini finali.

La dicitura ufficiale è complessa nella formulazione, ma relativamente semplice nell’utilizzo: lo sciopero è indetto per i primi due giorni di scrutini secondo il calendario di ogni scuola. In teoria, ogni docente dovrebbe scioperare sulla prima ora di servizio (cioè sul primo scrutinio in cui è coinvolto nella giornata), ma nelle indicazioni pratiche che accompagnano la proclamazione si suggerisce la formula "a scacchiera”, cioè un docente a turno su ogni scrutinio, in modo da bloccare tutti quelli programmati per la giornata.


 

 

Questa formula appare potenzialmente in contrasto con le regole di garanzia, che prevedono per gli scioperi brevi l’indicazione non ambigua della collocazione oraria. Ma questa è materia per il Garante, che non si è ancora pronunciato nel merito. Converrà partire dall’assunto che la formula sia accettata e che quindi in quei giorni non si possa contare in partenza sulla regolare effettuazione di scrutini.

Sono esclusi dallo sciopero gli scrutini relativi a classi d’esame (terze medie e quinte superiori).

Cosa non fare

  1. non spostare gli scrutini già indetti per i due giorni di sciopero;
  2. non "precettare” gli scioperanti. Questo è un potere che appartiene al Prefetto ed al Garante, ma non al singolo dirigente. Anche in caso di manifesta o apparente violazione delle regole sui servizi minimi, limitarsi ad ammonire l’interessato sulla irregolarità del suo comportamento e verbalizzare l’ammonimento e quanto accade in seguito. Se necessario, il verbale sarà poi inviato al Garante per i provvedimenti del caso.

E’ lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?

La risposta è: sì, a condizione che vi sia una ragione valida per farlo. Più esattamente:


Cosa fare in concreto 

    1. assicurarsi che i registri e quant’altro serve per lo scrutinio sia depositato in segreteria in tempo utile, in modo da poter sostituire rapidamente e senza disguidi organizzativi gli assenti (non in sciopero). Non rientra nello sciopero – e non è legittimo – il comportamento del docente che rifiuti di consegnare nei tempi stabiliti i materiali necessari per lo scrutinio o li detenga fuori della disponibilità della scuola;

 

    1. predisporre già prima dell’inizio degli scrutini, un certo numero di finestre di recupero negli spazi non utilizzati (se esistono). Se non erano stati previsti spazi "liberi”, crearli (vedi oltre). Prevedere fin da questa fase quale spazio di riserva sarà destinato al recupero degli scrutini programmati per i due giorni critici;

 

    1. utilizzare anche spazi ordinariamente non utilizzati, come il sabato pomeriggio. Evitare, se non è proprio indispensabile, di incidere sulla domenica (diritto al riposo settimanale);

 

    1. nei giorni di sciopero: aperta la seduta, verificare preliminarmente la presenza di tutti i componenti del consiglio. Se qualcuno manca e non ha comunicato preventivamente l’adesione allo sciopero, attendere un quarto d’ora e poi sostituirlo (non è comportamento antisindacale, se la comunicazione non perviene una volta che la seduta è aperta). Se ha comunicato l’adesione o lo fa in seduta, prenderne atto, fare verbalizzare la circostanza, dichiarare che non si può procedere e riconvocare il consiglio per la prima finestra utile (vedi oltre). Se vi sono assenti (che abbiano dichiarato l’adesione allo sciopero), ricordarsi di far notificare a ciascuno la nuova convocazione e chiedere conferma che sia stato fatto;

 

    1. in sede di riconvocazione, e fuori dai due giorni di sciopero, non è consentito scioperare. Se vi sono sovrapposizioni di docenti con altre scuole, sostituirli;

 

    1. di regola, il differimento degli scrutini finali non deve superare i cinque giorni rispetto alla data prevista inizialmente dal calendario della scuola. Cercare in ogni modo di rispettare questa scadenza;

 

    1. se, nonostante tutto, non si riesce a chiudere prima che parta la sessione di esami, utilizzare per il primo ciclo i pomeriggi eventualmente liberi dalla correzione elaborati (inclusi i sabati). Solo in casi eccezionali, andare a subito dopo la conclusione della sessione di esami (primi di luglio);

 

    1. ricordarsi di verificare il piano ferie del personale e di comunicare agli interessati gli eventuali differimenti necessari fin da subito (contestualmente al rinvio dello scrutinio o il giorno dopo al massimo), senza aspettare l’ultimo momento;

 

  1. per il secondo ciclo, utilizzare tutti i pomeriggi utili per concludere il più rapidamente possibile (occorre tener conto della necessità di programmare le attività di recupero per gli alunni "con scrutinio sospeso”).

 

Come crearsi gli spazi per il recupero

Una gestione efficiente della situazione che si prospetta (che non leda i diritti di chi intende scioperare e che al tempo stesso garantisca la conclusione degli scrutini in tempi compatibili con la norma) richiede che si crei, se non esiste già, uno spazio di recupero nel periodo compreso fra la fine dello sciopero e l’inizio degli esami. Tale spazio deve consentire di effettuare tutti gli scrutini programmati per i due giorni.

Se non si è ancora provveduto a fissare un calendario "anticipato” rispetto al termine delle lezioni, farlo ora, ricordando di adottare preventivamente un provvedimento che motivi l’anticipo.

Se lo si è fatto, verificare che esista lo spazio di recupero dopo lo sciopero. In caso contrario, operare un’ulteriore rettifica al calendario, anticipando le classi fissate per gli ultimi due giorni del calendario originario ed eventualmente collocandole in testa a tutte le altre.

Se qualcuno dei docenti intendesse scioperare sull’anticipo – vista l’ambiguità della formula usata, che fissa lo sciopero ai primi due giorni del calendario scrutini di ogni scuola – avvertire che questo determina la rinuncia a scioperare in seguito, visto che non è consentito effettuare più di due giorni di sciopero. E quindi scelgano quando astenersi dagli scrutini – sempre facendo salve le classi d’esame – ma non prima e dopo.

Eventuali forzature in tal senso da parte di qualcuno degli interessati vanno segnalate al Garante per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste. Di questo deve essere avvertito l’interessato e deve essere redatto un verbale che dia puntuale resoconto dell’accaduto (compreso l’avvertimento del dirigente).

Il comportamento in questione non è antisindacale, in quanto non tocca i giorni di sciopero, ma solo quelli antecedenti e successivi. Ha il vantaggio di consentire il recupero senza affanno degli eventuali scrutini che non fosse stato possibile effettuare secondo la programmazione originaria.

 

Comportamento antisindacale: il mito e la realtà

Comportamento antisindacale è solo quello rivolto a impedire, contrastare, comprimere l’esercizio diretto del diritto di sciopero del singolo. Non costituisce comportamento antisindacale tutto quello che non incide direttamente su questi aspetti.

Quindi: non spostare gli scrutini indetti per i giorni / o gli spazi orari in cui sia indetto uno sciopero e non comprimere la libertà di scioperare dei singoli: ma solo nei due giorni per i quali è indetto lo sciopero.

Anticipare scrutini – non coincidenti con lo sciopero – a qualche giorno prima del termine delle lezioni non costituisce comportamento antisindacale, in quanto non tocca gli spazi di effettuazione dello sciopero, né sottrae alcuna delle attività programmate all’incidenza di questo. L’eventuale illiceità nel programmare scrutini prima del termine delle lezioni attiene unicamente alle disposizioni di fonte pubblicistica che regolano gli adempimenti relativi, ma non ha niente a che vedere con il sindacato e non può essere oggetto di legittima diffida da parte di quest’ultimo. La vigilanza sull’osservanza degli ordinamenti spetta all’Amministrazione e non al sindacato. Ed è comunque sanabile sulla base di idonea motivazione e della tutela di interessi di rango superiore. Va ricordato che i termini relativi sono comunque ordinatori.