Permessi sindacali

Categoria: Approfondimenti
Pubblicato Mercoledì, 07 Novembre 2012 19:59
Scritto da Angelo Capizzi
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Circolare n. 62
Prot. n. 313

Roma, 3 giugno 2002

Oggetto:Permessi sindacali - Comparto Ministeri - Anno 2002


PREMESSA


Con la presente si provvede alla determinazione ed alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti disponibile in questa Amministrazione per l'anno 2002, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali ed al personale con qualifica dirigenziale, in applicazione dei seguenti accordi:

  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 pubblicato nella G.U. n.33 del 10 febbraio 1999.

  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n.292 del 15 dicembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e pubblicato nella G.U. n. 33 del 10 febbraio 1999.

  • Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 222 del 22 settembre 2000.

  • Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001 sottoscritto il 27 febbraio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 56 dell'8 marzo 2001.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale dipendente dai "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999.

Si fa inoltre riferimento alla nota ARAN n. 4827 del 10 maggio 2002.

PERMESSI SINDACALI PER IL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI "MINISTERI" INQUADRATO NELLE AREE FUNZIONALI.

A)PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL CCNQ

Determinazione e ripartizione del contingente

 

Ai sensi dell'art. 8, comma 2,del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998, integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e successivamente modificato dall'art. 3, commi 2 e 3, del CCQ sottoscritto il 9 agosto 2000, i permessi sindacali ammontano complessivamente a 77 minuti per unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando, utilizzato o fuori ruolo.
I permessi in parola, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 9 agosto 2000 spettano sia alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999, che alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U. per l'anno 2002 viene cosi determinato:

personale in servizio all'1.1.2002: 9.312 unità 9.312 x 77 minuti = 720.104

pari a 11.950 ore e 24 minuti arrotondate in 11.950 ore

Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 9 agosto 2000, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:

RSU ORE 4.656
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 7.294

Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Le organizzazioni sindacali rappresentative - di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 - aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2002 sono:

CGIL -FP
CISL - FPS
UIL - PA
FAS/CISAL-FAS
CONFSAL - UNSA
RDB PI
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD

La ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali viene effettuata in base alla media tra il dato associativo (deleghe rilevate al 31 dicembre 2000) ed il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 19 - 22 novembre 2001), nel modo che segue:

CGIL - FP 1.842
CISL - FPS 1.621
UIL - PA 1.362
CONFSAL - UNSA 1.971
FAS/CISAL-FAS 130
RDB PI 298
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD 70

 

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R S U )

 

Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è riportato nel prospetto all. 1
I permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle stesse, nel rispetto del tetto massimo attribuito. Come risulta dal sopracitato prospetto all.1, non sono stati attribuiti permessi alle RSU nelle sedi in cui non si sono tenute le elezioni. La relativa quota resta comunque disponibile, qualora dette elezioni avessero luogo.

Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali

Ai sensi dell'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999, hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato:

1. - i componenti delle RSU;

2. - i dirigenti sindacali:

  1. dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;

  2. delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8,comma 1 del CCNL del personale del Comparto "Ministeri";

  3. componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.

Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura sindacale.
I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera A) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCQ del 9 agosto 2000.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI Permessi di spettanza delle RSU

 

Al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente circolare tenendo puntuale conteggio delle ore di permessi fruite dai componenti delle RSU.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio III - i permessi fruiti dai componenti delle RSU.

Permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali

Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi provvederanno a dare comunicazione dei permessi di cui alla presente lett. A) fruiti dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, utilizzando la procedura automatizzata secondo le istruzioni operative a suo tempo diramate.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui alla presente lett. A) a questa Direzione Generale - Ufficio III.

B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Ai sensi dell'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000 è pari a n.° 37.600 ore, che saranno ripartite con l'accordo di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo CCQ.
Le confederazioni possono far utilizzare i propri permessi alle rispettive organizzazioni di categoria.
Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazione in forma compensativa dei permessi sindacali fra Comparto e rispettiva Area della dirigenza ovvero tra diversi Comparti e/o Area.
I permessi di cui alla presente lett. B) non possono essere cumulati, se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previste dalla norma, specificamente indicate. Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lett.A) della presente circolare. In particolare, per le medesime ragioni sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi dell' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Al fine di consentire all'amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente lettera B).
I suddetti uffici comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei permessi in questione, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione, a questa Direzione Generale - Ufficio III - dei permessi di cui alla presente lett. B) fruiti dalle organizzazioni sindacali.

C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

 

Ai sensi dell'art.12 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lettera A) della presente circolare.

PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n.292 del 15 dicembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e pubblicato nella G.U. n.33 del 10 febbraio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 27 febbraio 2001, il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione, per l'anno 2002, viene cosi determinato:

personale in servizio all'1.1.2002: unità 566 566 x 67 minuti = 37.922

pari a 632 ore e 2 minuti arrotondate in 632 ore

Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del CCNQ in parola, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:

RSU ORE 283
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 349

Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

 

Le organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 e confermate nelle tabelle allegate al CCQ sottoscritto il 27 febbraio 2001 aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2002 sono:

UIL -Stato/dirigenti
CGIL -F.P. Ministeri/dir
CISL - FPS
CONFSAL - UNSA
CIDA/UNADIS/ ministeri
CONFEDIR/DIRSTAT

Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 sopracitato la ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopracitate è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, atteso che non si sono a tutt'oggi costituite le RSU, nel modo che segue:

UIL -Stato/dirigenti 25
CGIL -F.P. Ministeri/dir 61
CISL - FPS 131
CONFSAL - UNSA 160
CIDA/UNADIS/ ministeri 108
CONFEDIR/DIRSTAT 147

 

Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella 6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statutari.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla riunioni degli organismi statutari.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

 

Le Direzioni regionali provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti fruiti ai sensi dell'art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, a carico del monte ore come sopra determinato e ripartito, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo istituita, secondo le istruzioni operative a suo tempo impartite.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi di cui sopra a questa Direzione Generale - Ufficio III.

Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.
Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei suddetti permessi, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a questa Direzione Generale - Ufficio III

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R S U )

 

Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2002 si dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza, ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.


IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO


Allegati
Permessi spettanti alle RSU