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Utilizzazione dei collaboratori scolastici in altro plesso in caso di sciopero

Utilizzazione dei  collaboratori scolastici in altro plesso in caso di sciopero

 

Si ritiene utile premettere alcune considerazioni generali.

Il  comportamento antisindacale non è, in base alla legge, una condotta precisamente tipizzata, ma trova, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, realizzazione in tutti gli atti, posti in essere dal datore di lavoro, volti a impedire, limitare, comprimere, condizionare, vanificare il libero esercizio del diritto di sciopero”

Tuttavia, nel caso in cui un collaboratore scolastico venga spostato in giorno di sciopero e per assenza di colleghi in ragione dello sciopero a plesso diverso da quello di assegnazione, , nessun lavoratore vedrebbe  pregiudicato il proprio diritto di sciopero: si veda in questo senso, a titolo di esempio,  la sentenza della Corte di Cassazione civile,sezione lavoro, 29 novembre 1991, n. 12822 (riportata in sintesi nel testo di Segio Govi, Diritti sindacali nella scuola dell’autonomia, Spaggiari Editore, 2000, pag. 61) secondo  cui “il datore di lavoro (nella fattispecie il ministero della Pubblica Istruzione) infatti è legittimato ad utilizzare ogni strumento legale idoneo ad evitare o attenuare gli effetti negativi dello sciopero, senza impedirne l’esercizio”

Sulla stessa linea più recentemente la sentenza della Corte di Cassazione ( sentenza 15782 del 19/7/2011) , sentenza rintracciabile nella banca dati dell’Indire, secondo cui  non è “ravvisabile condotta antisindacale se non si impedisce l’astensione e si reagisce nei limiti consentiti” e non assume rilievo che, in ragione del ricorso ai rimedi leciti, lo sciopero finisca per assumere una minore  capacità di incidenza nella vertenza in atto.

In particolare – argomenta la S.C. – “1.5. Invero non può negarsi, secondo le nozioni di comune esperienza che la sostituzione del personale scioperante renda meno efficace l’astensione, riducendo il disagio che con essa si vuole indurre e rendendo meno efficaci iniziative sindacali future. Tuttavia non si può far carico al datore di accettare supinamente tutte le conseguenze lesive derivanti dalla astensione, ma, purché non la impedisca, non gli si può negare di fare uso del potere organizzativo attribuito per neutralizzare almeno parte del pregiudizio che ne deriva. In altri termini, non è ravvisabile condotta antisindacale se non si impedisce l’astensione e si reagisce nei limiti consentiti, mentre, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, risulta irrilevante che, attraverso il ricorso ai rimedi lo sciopero finisca per assumere una minor capacità di incidenza nel conflitto in corso. Peraltro, secondo le nozioni di comune esperienza, anche ricorrendo alla sostituzione di personale, lo sciopero mantiene una indubbia portata lesiva se si considera che con la sostituzione si lasciano pur sempre scoperte le posizioni lavorative di coloro che sono chiamati alla sostituzione medesima”.

Detto questo, può essere utile, anche al fine  di evitare diatribe e contenzioso al momento di dare applicazione alle disposizioni di servizio relative alla  utilizzazione del personale in diverso plesso in occasione di uno sciopero,  che di tale “modus agendi”  il dirigente dia informazione alla rsu di istituto e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. legittimate alle relazioni sindacali nell’ambito della informativa che deve dare ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera m) del CCNL vigente, con la precisazione che il D. Lgs. 150/2009 (art. 65, come autenticamente interpretato dall’art. 5.1 del D. Lgs. 141/2011) ha derubricato da materia di contrattazione a materia di informazione.

Circa la possibilità di apertura di un plesso in completa assenza di collaboratori scolastici, attesa l’indispensabilità della loro presenza ai fini di una pur limitata sorveglianza sui locali, vigilanza sugli alunni e igiene dei servizi,  non è  praticabile l’apertura in mancanza di collaboratori.